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REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1929, n. 2488

Disciplina della fabbricazione di prodotti essenziali alla difesa dello Stato. (029U2488)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 dicembre 1930, n. 1808 (in G.U. 23/01/1931, n.18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-11-1930 al: 14-5-1946
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, sul servizio degli osservatori industriali;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957, sull'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed i successivi decreti 4 gennaio 1925, n. 123, e 15 ottobre 1925, n. 2281;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la fabbricazione di prodotti fondamentali alla difesa della Nazione;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, la marina, l'aeronautica e le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Governo del Re, su proposta del Comitato Supremo di difesa, ha facoltà di determinare quali industrie debbono essere dichiarate fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della Nazione. La determinazione sarà fatta con decreto Reale.