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REGIO DECRETO-LEGGE 3 luglio 1930, n. 1176

Coordinamento delle norme relative agli Istituti di istruzione superiore. (030U1176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 dicembre 1930, n. 1834 (in G.U. 28/01/1931, n. 22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-9-1930 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e successive modificazioni;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di emanare norme di coordinamento in conseguenza del passaggio alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale degli Istituti superiori agrari, di medicina veterinaria, di scienze economiche e commerciali e del Regio istituto superiore navale di Napoli;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli articoli 57 e 62 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e gli articoli 1, penultimo comma, e 29 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, sono sostituiti col seguente:

«Gli statuti degli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria sono proposti dal Consiglio accademico, udito il Consiglio di amministrazione di ciascun Istituto. Essi sono emanati con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

«Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalità: esse però non possono avere attuazione se non dall'anno accademico successivo alla loro approvazione».