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REGIO DECRETO 23 giugno 1930, n. 933

Approvazione del bilancio di previsione dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1930-31. (030U0933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  3-8-1930 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232;

Vista la legge 1° maggio 1930, n. 474;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato Per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito bilancio di previsione dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1930-31, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dallo stesso Ministro proponente e dal Ministro per le finanze.

Il Governatore dell'Eritrea è autorizzato:

1° ad accertare e riscuotere le entrate secondo le leggi e gli ordinamenti in vigore e a far pagare le spese, per l'esercizio 1930-31, in conformità del bilancio allegato al presente decreto (tabelle A. e B del bilancio);

2° ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie per l'anno finanziario 1930-31, in conformità del relativo bilancio allegato à quello della Colonia (tabelle C e D del bilancio).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - De Bono - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Atti dei Governo, registro 298, foglio 60. - Mancini.