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LEGGE 27 marzo 1930, n. 460

Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza. (030U0460)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  8-5-1930 al: 8-10-2010
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Art. 1



Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, in congedo provvisorio, in ausiliaria, di complemento e di riserva debbono rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo dalle autorità militari da cui dipendono.

All'atto in cui cessano da un periodo di servizio effettivo hanno l'obbligo di indicare all'autorità militare la propria residenza ed abitazione e notificare poi qualsiasi cambiamento.