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REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2484

Proroga della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose trasportate per ferrovia. (029U2484)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-5-1930 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429;

Visto il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1585, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La revisione della nomenclatura e classificazione delle cose, di cui l'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429, è differita non oltre il 1 gennaio 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Ciano - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 295, foglio 142. - Mancini.