stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2481

Modifiche allo statuto della Regia università di Bari. (029U2481)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/05/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  10-5-1930 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti i Nostri decreti 14 ottobre 1926, n. 2134, e 13 ottobre 1927, n. 2169, con i quali venne approvato e modificato lo statuto della Regia università di Bari;
Vedute le proposte di modificazioni presentate dalle Autorità accademiche di detta Università;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Bari, approvato con Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con Nostro decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, è ancora modificato come segue:
Art. 44. - Nell'elenco delle materie di insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia si aggiunga:
«32. Clinica otorinolaringoiatrica».
Art. 45. - Il n. 16 sia sostituito col seguente: «Istituto di patologia speciale chirurgica. - La direzione spetta all'insegnante di patologia speciale chirurgica che di regola è un professore di ruolo».
Il n. 18 sia sostituito col seguente: «Istituto di chirurgia. - A questo Istituto appartengono i seguenti insegnamenti:
a) clinica chirurgica generale;
b) anatomia chirurgica e corso di operazioni;
c) ortopedia;
d) radiologia.
La direzione dell'Istituto spetta al professore di ruolo di clinica chirurgica generale che svolge gli insegnamenti della clinica chirurgica generale e dell'anatomia chirurgica e corso di operazioni.
Gli insegnamenti della ortopedia e della radiologia saranno affidati per incarico.
L'insegnamento dell'anatomia chirurgica e corso di operazioni può essere impartito, sotto la responsabilità del titolare, da un suo aiuto o assistente, salvo che non sia assegnato per incarico retribuito.
Gli insegnamenti autonomi affidati a professori incaricati sono i seguenti:
1. Botanica.
2. Clinica otorinolaringoiatrica.
3. Odontoiatria.
4. Storia della medicina».
Art. 50. - Nel paragrafo b) concernente gli insegnamenti, per i quali è richiesta la frequenza di un anno scolastico, sia soppresso l'insegnamento di «patologia generale».
Il paragrafo «c» sia sostituito col seguente:
«c) la frequenza di due interi anni scolastici per la:
anatomia sistematica;
anatomia patologica;
fisiologia;
patologia generale».
Si aggiunga il paragrafo «d»:
«d) La frequenza di tre interi anni scolastici per la:
clinica chirurgica generale;
clinica medica generale».
Art. 96. - Sia sostituito col seguente:

«I

corsi di fisica sperimentale, di chimica generale inorganica ed organica, di botanica, di igiene e di farmacologia sono in comune con la Facoltà di medicina e chirurgia». Art. 97. - Nel primo comma anziché dirsi «l'insegnamento della materia medica e farmacognosia» si dica «l'insegnamento della farmacognosia».

Art. 1

Art. 102. - Alla lettera c), relativa alla seconda parte dell'esame di diploma in farmacia, sia sostituita la seguente: «c) discussione orale di un tema liberamente scelto dal candidato fra le seguenti materie: chimica farmaceutica, chimica bromatologica, igiene, farmacologia e farmacognosia».

Art. 103. - All'indicazione dell'insegnamento di «materia medica» sia sostituita quella di «farmacologia».

Art. 104. - Si sopprimano nel primo comma le parole «e materia medica» e nel secondo comma le parole «materia medica e farmacognosia con i relativi esercizi».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 295, foglio 99. - Mancini.