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REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2479

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma. (029U2479)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-5-1930 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 2279, con cui venne approvato lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma;
Vedute le proposte di modificazioni allo statuto medesimo pervenute dalla Scuola predetta;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma, approvato con R. decreto 4 novembre 1926, n. 2279, è modificato nel modo seguente:

Art. 1



«c) di completare la cultura specifica dei laureati mediante scuole di perfezionamento in elettrotecnica, in agraria e in ingegneria stradale».

Art. 7. - È sostituito con il seguente:

«Alle Scuole di perfezionamento in elettrotecnica, in agraria e in ingegneria stradale possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano già conseguito la laurea in ingegneria civile, industriale, mineraria, navale.

Le tasse e sopratasse per gli iscritti alle Scuole di perfezionamento sono le seguenti:

tassa d'iscrizione, L. 500;

sopratassa di esame di profitto, L. 150;

sopratassa di esame di diploma, L. 75.

Le tasse anzidette dovranno versarsi alla Cassa della Scuola negli stessi termini e nello stesso numero di rate di quelle prescritte per i corsi di laurea».

Art. 8. - Il numero 3° del secondo comma è sostituito con il seguente:

«3° per il diploma in ingegneria stradale coloro che abbiano superato gli esami in tutte le materie indicate nel. art. 19».

Art. 19. - È sostituito con il seguente:

«Le materie che si insegnano nella Scuola di perfezionamento in ingegneria stradale sono le seguenti:

1. Costruzioni stradali;

2. Manutenzione stradale e circolazione;

3. Automobili;

4. Prove su materiali stradali;

5. Piani regolatori edilizi.

I corsi di «automobili» e di «piani regolatori edilizi» possono avere durata pari alla metà dell'anno scolastico».

Art. 20. - Alla parola «commercio» si sostituiscono le parole «ingegneria stradale».

Art. 26. - L'elenco delle materie d'insegnamento obbligatorio della Scuola d'ingegneria aeronautica è sostituito con il seguente:

«1. Aerodinamica;

2. Aeronautica generale;

3. Costruzioni aeronautiche;

4. Teoria e costruzione di motori per aeromobili;

5. Elementi di fisica matematica;

6. Tecnologia dei materiali aeronautici;

7. Elementi di costruzioni aeronautiche;

8. Collaudo degli aeromobili e strumenti di bordo;

9. Legislazione aeronautica».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 295, foglio 88. - Mancini.