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REGIO DECRETO-LEGGE 3 ottobre 1929, n. 1717

Coordinamento della vigilanza sull'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero con quella esercitata dal Ministero delle finanze su analoghi istituti di credito. (029U1717)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/1929
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 marzo 1930, n. 498 (in G.U. 14/05/1930, n. 113).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-10-1929 al: 14-3-1938
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, col quale venne costituito l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di coordinare la vigilanza sull'Istituto stesso con quella esercitata dal Ministro delle finanze su analoghi Istituti di credito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per l'interno, per le colonie, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni: Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



Le attribuzioni che rispetto all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero spettano attualmente al Ministero degli affari esteri, sono trasferite al Ministero delle finanze, sotto la cui vigilanza, di concerto col Ministero degli affari esteri per quanto concerne l'attività svolta dall'Istituto all'estero, l'Istituto medesimo è posto.

È data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire con suo decreto la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e le modalità della vigilanza, nonché di introdurre nello Statuto approvato con decreto Ministeriale 22 ottobre 1924 le opportune modificazioni, per metterlo in armonia col presente decreto.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi - Grandi -
De Bono - Acerbo - Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 35. - Mancini.