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REGIO DECRETO 27 settembre 1929, n. 1663

Ripartizione dei servizi, già di competenza del Ministero dell'economia nazionale, fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero delle corporazioni. (029U1663)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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Testo in vigore dal:  1-10-1929 al: 3-8-1993
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono deferite le seguenti attribuzioni già appartenenti al Ministero della economia nazionale:

1° tutti i servizi di competenza della Direzione generale dell'agricoltura;

2° tutti i servizi di competenza del Comando del gruppo legioni della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda del demanio forestale;

3° tutti i servizi di competenza della Divisione e dell'Ispettorato tecnico della pesca;

4° tutti i servizi sul credito, di competenza della Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito, salvo quelli indicati nel penultimo comma del presente articolo.

Resta ferma la competenza del Ministero delle corporazioni sulle materie concernenti i contratti agrari e di lavoro agrario, le Associazioni professionali agrarie e gli Istituti collaterali alle Associazioni stesse, riconosciuti a termine della legge 3 aprile 1926, n. 563, e delle relative norme di attuazione.

Le attribuzioni del Ministero dell'economia nazionale per quanto riguarda il credito edilizio e il credito fondiario sono demandate al Ministero delle finanze.

Sono assegnati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i servizi concernenti le Casse rurali.