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REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3517

Approvazione della Convenzione dell'oppio, conclusa in Ginevra il 19 febbraio 1925. (028U3517)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/1929
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 giugno 1930, n. 1369 (in G.U. 17/10/1930, n. 243).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-10-1929 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926. n. 100;
Ritenuta la necessita urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno e nelle Colonie italiane alla Convenzione dell'oppio, conclusa in Ginevra il 19 febbraio 1925, allo scopo di completare col deposito delle ratifiche la nostra adesione alla convenzione stessa;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con i Ministri per le colonie, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Piena ed intera esecuzione è data nel Regno e nelle Colonie italiane alla Convenzione dell'oppio, conclusa in Ginevra il 19 febbraio