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REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. 1239

Modifica del 1° comma dell'art. 41 del regolamento per l'esecuzione delle leggi sul credito fondiario. (029U1239)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-8-1929 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;
Visto l'art. 41 del regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 maggio 1910, n. 472;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri.

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze: Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



Il primo comma dell'art. 41 del regolamento per l'esenzione delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, è modificato come appresso:

«L'estrazione a sorte delle cartelle deve essere fatta ogni anno, pubblicamente, entro la prima quindicina dei mesi di febbraio e di agosto, in giorni non festivi, e con l'intervento di un delegato governativo il quale deve assistere anche all'imborsazione dei numeri. Il Ministero dell'economia naie fisserà entro la quindicina predetta il giorno dell'estrazione per i singoli istituti, ai quali è fatto obbligo dei dare larga pubblicità a tale data, con un congruo anticipo».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Martelli - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 71 - Ferzi.