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LEGGE 8 luglio 1929, n. 1224

Proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca. (029U1224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-8-1929 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e prorogato col R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Martelli - Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.