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LEGGE 24 giugno 1929, n. 1159

Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi. (029U1159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/1929, ad eccezione degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 che entreranno in vigore il 14/9/1929. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/2022)
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Testo in vigore dal: 31-7-1929
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono ammessi nel Regno  culti  diversi  dalla  religione  Cattolica
Apostolica e Romana, purche' non professino principi  o  non  seguano
riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume. 
 
  L'esercizio, anche pubblico, di tali culti e' libero.