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REGIO DECRETO-LEGGE 4 aprile 1929, n. 927

Disciplina dei mercati del pesce. (029U0927)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1929
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 luglio 1929, n. 1367 (in G.U. 08/08/1929, n. 184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-6-1929 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, che disciplina i mercati e gli spacci del pesce e la legge 22 dicembre 1927, n. 2586, che converte in legge il precedente decreto-legge;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 20 novembre 1927, numero 2525, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti sulla pesca;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare con nuove norme la vendita dei prodotti della pesca all'ingrosso ed al minuto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri per le finanze, le comunicazioni, la giustizia e i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I Comuni litoranei, nei quali la quantità annualmente sbarcata dei prodotti pescherecci superi in media le trecento tonnellate, ed i Comuni, nei quali il consumo annuo di tali prodotti superi in media le tonnellate cinquanta, hanno obbligo di organizzare, secondo le norme seguenti, il mercato all'ingrosso dei prodotti stessi, e, ove occorra, di costruire i relativi impianti.

Il giudizio sulla idoneità della organizzazione e della costruzione suddette spetta insindacabilmente al Ministro per l'economia nazionale.