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LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3503

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988, che dà esecuzione alle dieci Convenzioni stipulate in date diverse fra l'Italia e l'Austria, per il riparto, a norma dell'art. 275 del Trattato di pace di San Germano, degli Istituti austriaci di assicurazioni sociali. (028U3503)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  12-4-1929

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988, che dà esecuzione ai seguenti Atti, stipulati a Vienna fra l'Italia e l'Austria, alla data per ciascuno indicata, per il riparto, a norma dell'art. 275 del Trattato di pace di San Germano, degli Istituti di assicurazioni sociali:

1° Convenzione relativa all'Istituto generale di assicurazione pensioni agli impiegati (29 marzo 1924);

2° Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione infortuni del Consorzio delle ferrovie austriache (29 marzo 1924);

3° Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione pensioni della Società delle ferrovie locali e a scartamento ridotto (18 giugno 1924);

4° Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione infortuni dei minatori (18 giugno 1924);

5° Convenzione relativa alla Cassa di soccorso in caso di malattia dell'Amministrazione delle vecchie ferrovie statali austriache e ai suoi fondi separati (18 giugno 1924);

6° Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione infortuni degli operai in Salisburgo (17 settembre 1924);

7° Convenzione relativa alla vecchia Cassa di soccorso in caso di malattia per gli impiegati e operai del tratto austriaco della Compagnia delle ferrovie del Sud (27 settembre 1924);

8° Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione infortuni degli operai in Graz (17 gennaio 1925);

9° Convenzione relativa agli Istituti ausiliari di assicurazione pensioni agli impiegati (17 gennaio 1925);

10° Convenzione relativa al comune di Vienna, Istituto comunale di assicurazione, e alla Cassa pensioni degli impiegati del commercio e dell'industria (17 gennaio 1925).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi - Martelli
- Giuriati - Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.