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REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 274

Regolamento per la professione di geometra. (029U0274)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1929
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Testo in vigore dal: 30-3-1929
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395; 
 
  Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926,  n.  563,  ed  il  Regio
decreto 1° luglio 1926, n. 1130; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato  per
la giustizia e gli affari di culto, di concerto con  i  Ministri  per
l'interno, per la pubblica istruzione, per  i  lavori  pubblici,  per
l'economia nazionale e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il titolo di geometra spetta a coloro, che  abbiano  conseguito  il
diploma di agrimensura dei Regi istituti  tecnici  o  il  diploma  di
abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del  R.
decreto 6 maggio 1923, n. 1054.