stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 274

Regolamento per la professione di geometra. (029U0274)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1929
nascondi
Testo in vigore dal:  30-3-1929

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il titolo di geometra spetta a coloro, che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.