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REGIO DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1929, n. 146

Inquadramento nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza degli ufficiali della Divisione speciale di polizia della Capitale. (029U0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1929.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 giugno 1929, n. 1052 (in G.U. 03/07/1929, n. 153).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-2-1929 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, e successive modificazioni apportate con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 48;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio di Stato, a termini dell'art. 14, n. 1. del testo unico approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli ufficiali della Divisione speciale di polizia della Capitale, attualmente in servizio, sono inquadrati nel ruolo dei funzionari di P. S. col grado corrispondente a quello che essi rivestono alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel nuovo grado essi vengono nominati con anzianità iniziale e collocati insieme agli ex ufficiali del Corpo trasferiti nel ruolo dei funzionari di P. S. per effetto del R. decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, riprendendo, rispetto agli stessi, la posizione di anzianità che avevano nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di P. S. anteriormente alla emanazione del citato Regio decreto-legge.

Peraltro, gli ufficiali che avessero conseguito una promozione fra la data di entrata in vigore del surripetuto Regio decreto-legge e quella di entrata in vigore del presente decreto andranno ad occupare l'ultimo posto nel ruolo dei funzionari di P. S. del grado corrispondente a quello che essi attualmente rivestono.