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LEGGE 9 dicembre 1928, n. 2693

Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo. (028U2693)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/1943)
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Testo in vigore dal:  11-12-1928 al: 4-8-1943
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Art. 1



Il Gran Consiglio del Fascismo è l'organo supremo, che coordina e integra tutte le attività del Regime sorto dalla Rivoluzione dell'ottobre
1922. Esso ha funzioni deliberative nei casi stabiliti dalla legge, e dà, inoltre, parere su ogni altra questione politica, economica o sociale di interesse nazionale, sulla quale sia interrogato dal Capo del Governo.