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REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1928, n. 2085

Modificazioni al R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, relativo all'ordinamento del credito agrario nel Regno. (028U2085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1928, n. 3130 (in G.U. 21/01/1929, n. 17).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-10-1928 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con il quale si è provveduto al riordinamento della legislazione sul credito agrario;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di apportare alcune modificazioni al Regio decreto-legge predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto e con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



Sono apportate alle disposizioni del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, le seguenti modificazioni ed aggiunte:

a) il secondo periodo del primo comma dell'art. 8 è soppresso;

b) al secondo comma dell'art. 8 sono aggiunte le parole: «purché il debitore continui nella conduzione del fondo»;

c) al quarto comma dell'art. 9 sono aggiunte le parole: «In nessun caso però la durata di questo privilegio può eccedere l'epoca nella quale il debitore cessa dalla conduzione del fondo»;

d) al n. 6 dell'art. 14 sono aggiunte le parole: «nonché, per il credito agrario di esercizio con durata non superiore a 18 mesi, la Banca cooperativa di credito agricolo con sede in Firenze, che terrà separata gestione di tali operazioni»;

e) all'art. 20 è aggiunto il seguente comma: «Il direttore generale del Consorzio è nominato dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze»;

f) il primo comma dell'art. 21 è modificato come appresso: «Gli atti costitutivi del privilegio convenzionale, di cui all'art. 9 del presente decreto, e quelli di rinnovazione del privilegio medesimo, le copie di essi e le note occorrenti per le formalità ipotecarie, saranno scritti su carta da bollo da L. 2. È dovuta la tassa fissa minima per la registrazione di tali atti, la quale potrà essere effettuata per elenco, ai sensi dell'art. 74 della vigente legge del registro, e le formalità ipotecarie di iscrizione e rinnovazione saranno esenti da tassa ipotecaria, salvo gli emolumenti al conservatore delle ipoteche»;

g) all'art. 22 è aggiunto il seguente comma: «La metà della detta quota di partecipazione dello Stato verrà versata, nel limite massimo di 9 milioni, entro il 31 agosto 1928 e su di essa non sarà corrisposto dal Consorzio alcun utile allo Stato».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Martelli - Rocco
- Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1928 - Anno VI

Atti del Governo, registro 276, foglio 122. - Casati.