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REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1501

Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596. (028U1501)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-7-1928 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il regolamento approvato con R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per la guerra e col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 54. - Le promozioni nei gradi di ufficiale, ad eccezione di quelle a colonnello ed a maggiore, hanno luogo in seguito a parere favorevole espresso da una Commissione composta:

a) del capo della Polizia o di un suo delegato, presidente;

b) del capo della Divisione forze armate di polizia, membro;

c) di un ispettore generale di P. S. o questore, membro;

d) del colonnello comandante la Divisione speciale di polizia, membro;

e) del capo della Sezione competente della Divisione F.A.P., membro.

Un consigliere addetto alla Divisione forze armate di polizia avrà le funzioni di segretario.

Art. 270. - Il deferimento degli ufficiali al Consiglio di disciplina viene fatto dal Ministero dell'interno di propria iniziativa o su proposta del comandante la Divisione speciale di polizia della Capitale.

Art. 272. - Il Consiglio di disciplina ha sede presso il Ministero dell'interno, ed è composto:

a) per gli ufficiali superiori:

del capo della Polizia o di un suo delegato, presidente;

del capo della Divisione forze armate di polizia, membro;

del capo della Divisione personale P. S., membro;

di un ispettore generale di P. S. o questore, membro;

del capo della Sezione competente della Divisione F.A.P., membro.

Avrà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un consigliere addetto alla Divisione forze armate di polizia.

b) per gli ufficiali inferiori:

del capo della Polizia o di un suo delegato, presidente;

del capo della Divisione forze armate di polizia, membro;

di un ispettore generale di P. S. o questore, membro;

del colonnello o tenente colonnello della Divisione speciale di polizia, membro;

del capo della Sezione competente della Divisione F.A.P., membro;
di due ufficiali pari grado del giudicabile e di lui più anziani od, in mancanza, del grado superiore, membri.

Avrà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un consigliere addetto alla Divisione forze armate di polizia.

Art. 275. - L'ufficiale deferito al Consiglio di disciplina è passato e trattenuto agli arresti di rigore fino alle definitive determinazioni del Ministero.

Qualora però trascorra un mese senza che intervengano tali determinazioni, il Ministero, tenendo presente la gravità delle mancanze commesse, deciderà se l'inquisito debba essere ancora trattenuto agli arresti ovvero prosciolto da questi con l'obbligo di tenersi a costante ed immediata sua disposizione.

Art. 316. - I primi quattro commi dell'art. 316 sono così sostituiti:

«In ogni capoluogo di provincia ha sede una Commissione di disciplina per gli agenti di P. S. composta del prefetto che la convoca e la presiede con facoltà di delegarvi il vice prefetto, del questore o di chi ne fa le veci e di un funzionario di P. S. di grado non inferiore al 9°. Un funzionario di P. S. di grado non superiore al 10° funge da segretario.

«Della Commissione avente sede a Roma farà parte, anziché un funzionario di P. S. di grado non inferiore al 9°, un capitano della Divisione speciale di polizia; la Commissione stessa sarà anche competente a giudicare gli agenti addetti alle Scuole di polizia ed alla Compagnia autonoma del Ministero dell'interno.

«La Commissione di disciplina, salvo casi speciali, dev'essere convocata entro 15 giorni dall'accertamento della mancanza».

Art. 320. - Il primo comma dell'art. 320 è così sostituito:

«Il deferimento degli agenti al giudizio della Commissione di disciplina viene fatto dal questore. Per gli agenti invece dipendenti dalla Divisione di Roma, dalle Scuole e dalla Compagnia autonoma del Ministero dell'interno, il deferimento viene fatto rispettivamente dal comandante la Divisione, dai direttori delle Scuole e dal comandante la Compagnia».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 61. - Sirovich.