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REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1334

Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. (028U1334)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1998)
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Testo in vigore dal: 19-7-1928
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 23 giugno 1927 (Anno V), n. 1264, sulla 
 
  disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita'; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di  Stato  per  l'interno,  e  dei  Nostri
Ministri Segretari di Stato  per  la  giustizia  e  per  la  pubblica
istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Saranno rilasciate, a termine dell'art. 2  della  legge  23  giugno
1927, n. 1264, distinte licenze per  l'esercizio  di  ciascuna  delle
seguenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 
 
  a) dell'odontotecnico; 
 
  b) dell'ottico; 
 
  c) del meccanico ortopedico ed ernista; 
 
  d) dell'infermiere. 
 
  La  licenza  per  infermiere,  pero',  riguardera'  o   l'esercizio
generico di tale arte, o le distinte specialita' del massaggiatore  e
del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. 
 
  Le licenze di cui al presente articolo  verranno  rilasciate  dagli
istituti o scuole che saranno appositamente istituite di accordo  tra
i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per l'economia
nazionale, e saranno vistate dal prefetto della Provincia. 
 
  I corsi per l'esercizio dell'arte di infermiere  saranno  istituiti
in conformita' a quanto e' disposto dal R.  decreto-legge  15  agosto
1925, n. 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n.  562,  e  dal
regolamento relativo.