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REGIO DECRETO 26 maggio 1928, n. 1104

Norme transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia. (028U1104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/06/1928, ad eccezione dell'art. 19 che entra in vigore 03/09/1928. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-6-1928 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 18 aprile 1926, n. 731, il R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia;
Considerata l'opportunità, in attesa del regolamento generale, di stabilire alcune norme transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'interno e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Consiglio provinciale dell'economia può essere convocato in adunanza plenaria, oltre che nei casi previsti dagli articoli 13 e 15 della legge 18 aprile 1926, n. 731, anche nei casi e per gli oggetti che saranno stabiliti di volta in volta dalla Presidenza.

Le adunanze plenarie sono convocate e presiedute dal Prefetto, presidente del Consiglio provinciale dell'economia.