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REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1018

Modificazione al regolamento generale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. (028U1018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-6-1928 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, sul passaggio del ruolo specializzato dei carabinieri Reali alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno;
Visto l'art. 19 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846, sull' istituzione del Corpo speciale di polizia per la Capitale;
Visto il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, che approva il regolamento generale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Visto il R. decreto 18 marzo 1926, n. 625, che approva il regolamento per la Divisione speciale di polizia di Roma;
Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, sullo scioglimento del Corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per la guerra e col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Nella prima attuazione dell'art. 30 del regolamento generale per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ed in deroga a quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo stesso, possono essere ammesse agli esami preliminari per il corso di abilitazione al grado di vice - brigadiere le guardie provenienti, senza interruzione, dal cessato ruolo specializzato dell'Arma dei carabinieri Reali o dai soppressi Corpi municipali di Roma, le quali abbiano prestato complessivamente, nel Corpo attuale ed in quelli di provenienza sopra indicati, non meno di tre anni di servizio, e siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 30 anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 157. - Sirovich.