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REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2616

Limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario. (027U2616)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 31 maggio 1928, n. 1245 (in G.U. 18/06/1928, n. 141).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-2-1928 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;
Vista la legge 6 luglio 1922, n. 1158, che detta disposizioni sull'Istituto italiano di credito fondiario;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di regolare l'emissione delle cartelle dell'Istituto predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



L'Istituto italiano di credito fondiario potrà emettere cartelle fondiarie fino a raggiungere quindici volte il capitale a mano a mano versato e il fondo di riserva costituito per le operazioni di credito fondiario.

Sono comprese nel limite predetto le cartelle comunque emesse dall'Istituto anche se non poste effettivamente in circolazione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Belluzzo - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 120. - Sirovich.