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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2101

Nuovi provvedimenti per l'esercizio del credito minerario in Sicilia. (027U2101)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 novembre 1928, n. 2843 (in G.U. 29/12/1928, n. 302).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-12-1927 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Considerata la necessità urgente ed assoluta di nuovi provvedimenti per l'esercizio del credito minerario in Sicilia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A garanzia dei crediti consentiti dalla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, in dipendenza della facoltà ad essa conferita ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, può essere costituito un privilegio speciale sul minerale già estratto, si trovi esso sui piani delle miniere stesse, nelle stazioni ferroviarie, sui luoghi di consegna o negli stabilimenti di lavorazione.

Tale privilegio è esteso altresì alle macchine, ai materiali, agli oggetti tutti che servono all'esercizio delle miniere o degli opifici in cui i minerali sono lavorati per trasformazione fisica o chimica.

Esso è preferito al privilegio del locatore, produce diritto di seguito a norma dell'ultimo capoverso del n. 3 dell'articolo 1958 del Codice civile ed è valido anche se il debitore alieni gl'immobili o ceda ad altri in tutto o in parte l'esercizio della miniera o dell'opificio.