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REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1927, n. 1983

Omissione nei certificati del casellario giudiziale delle condanne per reati commessi per fine nazionale. (027U1983)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 29 novembre 1928, n. 2686 (in G.U. 15/12/1928, n. 291).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-11-1927 al: 25-1-1945
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Art. 1



Nei certificati del casellario giudiziale, anche se richiesti dalle autorità indicate nell'art. 621 del Codice di procedura penale, non si farà menzione delle decisioni penali per reati commessi, non oltre il 4 novembre 1926, per fine nazionale, o aventi comunque connessione col fine medesimo, escluso l'omicidio consumato.

A tale effetto il presidente del Tribunale, sulla istanza dell'interessato, col procedimento indicato nell'art. 625 del Codice di procedura penale, ordinerà che, nel casellario giudiziale, accanto alla iscrizione delle decisioni suddette, sia apposta l'annotazione che il fatto fu commesso per fine nazionale.

L'annotazione, in caso di sentenza di condanna, sarà fatta dopo scontata la pena o la condanna estinta, salvo il caso di condanna condizionale.

Un certificato integrale, contenente anche le iscrizioni sopra indicate, potrà essere rilasciato solo su richiesta del Ministro per la giustizia.