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REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1927, n. 1509

Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno. (027U1509)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/09/1927
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 1928, n. 1760 (in G.U. 10/08/1928, n. 186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-9-1927 al: 9-8-1928
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al nuovo ordinamento della legislazione riguardante il credito agrario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli effetti del presente decreto, le operazioni di credito agrario sono distinte in operazioni:

a) di esercizio;

b) di miglioramento.