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LEGGE 16 giugno 1927, n. 1170

Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero. (027U1170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/1946)
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Testo in vigore dal:  31-7-1927 al: 14-9-1946
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Art. 1



Il cittadino che intende accettare, all'estero o nel Regno, un impiego od una carica di carattere pubblico da un Governo estero o da un ente che ne sia diretta emanazione o da un istituto od ufficio pubblico internazionale, deve farne preventiva notificazione al Regio Ministero degli affari esteri, od alla competente autorità diplomatica italiana, qualora egli risieda all'estero, precisando l'indole e le condizioni dell'impiego o della carica.