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REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1927, n. 515

Norme relative alla istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni. (027U0515)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 marzo 1928, n. 630 (in G.U. 11/04/1928, n. 86)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-4-1927 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme circa la istituzione e la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni nel Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri o per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per la pubblica istruzione, per l'economia nazionale e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le esposizioni o mostre d'arte, le fiere di campioni e le esposizioni o mostre d'indole agricola, industriale o commerciale, occasionali, periodiche o permanenti, a carattere regionale, nazionale o internazionale, devono essere autorizzate con decreto del Capo del Governo, sentiti i Ministri interessati.