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REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1927, n. 331

Provvedimenti a favore dell'Opera pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia. (027U0331)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 giugno 1927, n. 1427 (in G.U. 17/08/1927, n.189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 7-4-1927
al: 24-12-1938
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Vedute le leggi 2 luglio 1911, n. 725, e 4 ottobre 1920, n. 1476; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta,  nell'intento   di
assicurare il  normale  funzionamento  dell'Opera  pia  nazionale  di
assistenza  per  gli  orfani  dei  sanitari   italiani   in   Perugia
(Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani), di  elevare
la misura del contributo annuo obbligatorio dei sanitari, nonche'  il
sussidio annuo governativo stabiliti dalla  citata  legge  4  ottobre
1920, n. 1476, a favore dell'istituto predetto; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri.; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari  dell'interno,  di
concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Dal 1° gennaio 1927  il  contributo  annuo  obbligatorio  stabilito
dalla legge  4  ottobre  1920,  n.  1476,  a  favore  dell'Opera  pia
nazionale di assistenza per  gli  orfani  dei  sanitari  italiani  in
Perugia (Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari  italiani)  e'
elevato da L. 24 a L. 60. 
 
  A decorrere  dall'esercizio  finanziario  1927-1928  il  contributo
governativo stabilito con la citata legge 4 ottobre 1920, n. 1476,  a
favore del predetto istituto e' elevato da L. 20,000 a L. 50,000. 
 
  Il  presente  decreto  sara'  presentato  al  Parlamento   per   la
conversione in legge. 
 
  Il  Ministro  proponente  e'  autorizzato  alla  presentazione  del
relativo disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 3 marzo 1927 - Anno V 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                   Mussolini - Volpi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 marzo 1927 - Anno V 
 
    Atti del Governo, registro 258, foglio 116. - Ferretti.