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REGIO DECRETO 6 gennaio 1927, n. 3

Proroga del termine per la prestazione del giuramento degli avvocati e procuratori e modificazioni alle toghe e ai tocchi degli avvocati, dei procuratori e dei componenti i Consigli forensi. (027U0003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1927)
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Testo in vigore dal:  25-1-1927

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità di prorogare il termine di cui all'articolo 93, comma ultimo, del R. decreto 26 agosto 1926 predetto, che l'esperienza ha dimostrato manifestamente insufficiente per l'adempimento prescritto dall'articolo stesso, e di apportare modificazioni alle toghe ed ai tocchi degli avvocati e dei procuratori e dei componenti i Consigli forensi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il termine assegnato dall'art. 93, comma ultimo, del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, agli avvocati e procuratori per la prestazione del giuramento è prorogato di giorni 90.