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REGIO DECRETO 6 gennaio 1927, n. 3

Proroga del termine per la prestazione del giuramento degli avvocati e procuratori e modificazioni alle toghe e ai tocchi degli avvocati, dei procuratori e dei componenti i Consigli forensi. (027U0003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1927)
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Testo in vigore dal: 25-1-1927
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 25 marzo 1926, n. 453; 
 
  Visto il R. decreto 6 maggio 1926, n. 747; 
 
  Visto il R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683; 
 
  Ritenuta la necessita' di prorogare il termine di cui  all'articolo
93, comma ultimo,  del  R.  decreto  26  agosto  1926  predetto,  che
l'esperienza   ha   dimostrato   manifestamente   insufficiente   per
l'adempimento  prescritto  dall'articolo  stesso,  e   di   apportare
modificazioni  alle  toghe  ed  ai  tocchi  degli  avvocati   e   dei
procuratori e dei componenti i Consigli forensi; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il termine assegnato dall'art. 93, comma ultimo, del R. decreto  26
agosto 1926, n. 1683, agli avvocati e procuratori per la  prestazione
del giuramento e' prorogato di giorni 90.