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REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. 2167

Modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili. (026U2167)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1927.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2384 (in G.U. 28/12/1927, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1927 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Vista la tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con le successive modificazioni;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare ulteriori modificazioni alla tariffa anzidetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli onorari di cui nell'art. 9, comma 2°, della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono stabiliti nella misura della metà di quelli previsti nel 1° comma dello stesso articolo, con un minimo di L. 12.50, compreso l'aumento del 150 per cento.