stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 12 dicembre 1926, n. 2062

Norme per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato. (026U2062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-12-1926 al: 27-6-1931
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 8 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per la guerra, e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I fatti diretti a compiere la distruzione di edifici pubblici e privati, di navi, aeronavi o aeroplani, di argini, dighe, muraglioni ed altre simili costruzioni, a provocare l'incendio o lo scoppio di sostanze esplosive, infiammabili od asfissianti o a causare disastri ferroviarii, e ogni altro fatto diretto a portare la devastazione o la strage in qualsiasi località del Regno, quando siano commessi per attentare alla sicurezza dello Stato, sono puniti à termini dell'art. 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2008.