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REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1926, n. 1096

Provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi. (026U1096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 19 maggio 1927, n. 777 (in G.U. 27/05/1927, n. 122).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1926 al: 19-6-1933
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di realizzare una migliore disciplina di taluni consumi;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato di concerto con i Ministri per l'economia nazionale, per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Fino a nuova disposizione, tutte le aziende commerciali ed agricole sono autorizzate ad aumentare di un'ora l'orario di lavoro, dei rispettivi operai ed impiegati, in deroga del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 e dei relativi contratti di lavoro.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato ad emanare le norme per l'esecuzione della presente disposizione anche a modifica dei Regi decreti 10 settembre 1923, nn. 1955, 1956, 1957.