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REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. 941

Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero. (026U0941)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2006)
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Testo in vigore dal: 1-7-1926
al: 4-10-1936
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Ritenuta la necessita' di disciplinare il trattamento economico del
personale in missione all'estero; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo Primo  Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari  esteri,  per  la
guerra, per la marina e per  l'aeronautica  e  del  Ministro  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
    a) Ai personali civili  e  militari  dello  Stato,  destinati  in
missione  all'estero,  sono  corrisposte   le   seguenti   indennita'
giornaliere, coll'aumento del relativo aggio sull'oro: 
 
    Caporali, soldati e gradi equiparati . . . . . L. 12 
 
    Sottufficiali (esclusi i marescialli), e 
  gradi equiparati . . . . . . . . . . . . . . . . » 20 
 
    Marescialli dei tre gradi, maestri 
  d'arme e capi maniscalchi delle 
  tre classi, e gradi equiparati . . . . . . . . . » 25 
 
    Personale subalterno civile ed equiparato . . .» 25 
 
    Personale dal 13° al 10° grado . . . . . . . . » 30 
 
    Personale del 9° grado . . . . . . . . . . . . » 35 
 
    Personale dell'8° e 7° grado . . . . . . . . . » 40 
 
    Personale del 6° e 5° grado . . . . . . . . . » 45 
 
    Personale del 4° grado . . . . . . . . . . . . » 50 
 
    Personale del 3° e 2° grado . . . . . . . . . » 60 
 
    Personale del 1° grado . . . . . . . . . . . . » 70 
 
  Le indennita' di cui sopra valgono anche per il  personale  non  di
ruolo, che a tale effetto e' parificato ai  gradi  del  personale  di
ruolo, cui sia assegnato uno stipendio e un supplemento  di  servizio
attivo non inferiori, nel complesso, all'importo  della  retribuzione
di cui il detto personale non  di  ruolo  e'  provvisto,  escluse  le
indennita' temporanee mensili (caro-viveri) anche se conglobate nella
retribuzione medesima. 
 
  In ogni caso la indennita', di cui al precedente  comma,  non  puo'
essere inferiore a quella assegnata al personale di ruolo  dei  gradi
dal 13° al 10°, ovvero  al  personale  subalterno,  a  seconda  delle
funzioni disimpegnate. 
 
    b) Nei paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o  alla  pari
con l'oro, ovvero non perda rispetto all'oro piu' del  2  per  cento,
nonche' nelle regioni della Cina, le diarie suddette  sono  aumentate
come segue: 
 
    per i gradi dal 1° all'8° incluso, L. 18 giornaliere oro; 
 
    per i gradi dal 9° al 13° incluso, L. 13 giornaliere oro; 
 
    pei marescialli e personale subalterno, L. 10 giornaliere oro; 
 
    gradi inferiori, L. 6 giornaliere oro. 
 
  Tale aumento non si applica per il soggiorno negli  Stati  che  non
hanno  sistema  monetario  proprio;  e  qualora  in  essi  si  faccia
prevalentemente uso di valuta a corso  inferiore  alla  pari,  o  con
aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, si  applicano
le riduzioni del comma seguente. 
 
    c) Nei paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira, (esclusa  la
Turchia pel quale Stato il trattamento di missione e' quello  di  cui
alla lettera a) o con un aggio rispetto alla lira non superiore al 50
per cento, le diarie base suindicate sono diminuite di: 
 
    L. 10 oro per il personale dal 1° all'8° grado; 
 
    L. 8 oro per il personale del 9° grado; 
 
    L. 5 oro per il personale dal 10° al 13° grado e per i subalterni
civili e sottufficiali; 
 
    L. 5 oro per i caporali e soldati. 
 
    d) Agli  effetti  dei  precedenti  comma  il  corso  dell'oro  e'
ragguagliato, per la liquidazione dell'indennita' relativa a  ciascun
mese, alla media dei  corsi  del  mese  precedente  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale del Regno.