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REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. 941

Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero. (026U0941)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2006)
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Testo in vigore dal:  1-7-1926 al: 4-10-1936
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità di disciplinare il trattamento economico del personale in missione all'estero;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e del Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




a) Ai personali civili e militari dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennità giornaliere, coll'aumento del relativo aggio sull'oro:

Caporali, soldati e gradi equiparati . . . . . L. 12

Sottufficiali (esclusi i marescialli), e
gradi equiparati . . . . . . . . . . . . . . . . » 20

Marescialli dei tre gradi, maestri
d'arme e capi maniscalchi delle
tre classi, e gradi equiparati . . . . . . . . . » 25

Personale subalterno civile ed equiparato . . .» 25

Personale dal 13° al 10° grado . . . . . . . . » 30

Personale del 9° grado . . . . . . . . . . . . » 35

Personale dell'8° e 7° grado . . . . . . . . . » 40

Personale del 6° e 5° grado . . . . . . . . . » 45

Personale del 4° grado . . . . . . . . . . . . » 50

Personale del 3° e 2° grado . . . . . . . . . » 60

Personale del 1° grado . . . . . . . . . . . . » 70

Le indennità di cui sopra valgono anche per il personale non di ruolo, che a tale effetto è parificato ai gradi del personale di ruolo, cui sia assegnato uno stipendio e un supplemento di servizio attivo non inferiori, nel complesso, all'importo della retribuzione di cui il detto personale non di ruolo è provvisto, escluse le indennità temporanee mensili (caro-viveri) anche se conglobate nella retribuzione medesima.

In ogni caso la indennità, di cui al precedente comma, non può essere inferiore a quella assegnata al personale di ruolo dei gradi dal 13° al 10°, ovvero al personale subalterno, a seconda delle funzioni disimpegnate.

b) Nei paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o alla pari con l'oro, ovvero non perda rispetto all'oro più del 2 per cento, nonché nelle regioni della Cina, le diarie suddette sono aumentate come segue:

per i gradi dal 1° all'8° incluso, L. 18 giornaliere oro;

per i gradi dal 9° al 13° incluso, L. 13 giornaliere oro;

pei marescialli e personale subalterno, L. 10 giornaliere oro;

gradi inferiori, L. 6 giornaliere oro.

Tale aumento non si applica per il soggiorno negli Stati che non hanno sistema monetario proprio; e qualora in essi si faccia prevalentemente uso di valuta a corso inferiore alla pari, o con aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, si applicano le riduzioni del comma seguente.

c) Nei paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira, (esclusa la Turchia pel quale Stato il trattamento di missione è quello di cui alla lettera a) o con un aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, le diarie base suindicate sono diminuite di:

L. 10 oro per il personale dal 1° all'8° grado;

L. 8 oro per il personale del 9° grado;

L. 5 oro per il personale dal 10° al 13° grado e per i subalterni civili e sottufficiali;

L. 5 oro per i caporali e soldati.

d) Agli effetti dei precedenti comma il corso dell'oro è ragguagliato, per la liquidazione dell'indennità relativa a ciascun mese, alla media dei corsi del mese precedente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.