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LEGGE 3 aprile 1926, n. 686

Trasferimento all'autorità giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità. (026U0686)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-5-1926 al: 26-9-1949
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Art. 1



La competenza ad ordinare lo svincolo delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità, attribuita al Prefetto dall'art. 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e da ogni altra legge, è devoluta al pretore o al Tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel Comune in cui trovasi il fondo espropriato.

Lo svincolo è disposto, su richiesta di una delle parti interessate, con decreto del pretore, ovvero del Tribunale in Camera di consiglio, senza obbligo di assistenza di avvocato o procuratore.

Quando il valore del deposito non superi le L. 2500 e l'intestatario fornisca idonea malleveria, il pretore può decretare lo svincolo, ancorché non siano prodotti i titoli comprovanti la proprietà e la libertà del fondo espropriato.

È parimenti devoluta al pretore od al Tribunale, come sopra competente, la facoltà attribuita al Prefetto dagli articoli 30 e 48 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, di autorizzare il pagamento diretto della indennità di espropriazione.

Insieme con la domanda di svincolo, ai sensi dell'art. 55 della stessa legge, deve essere presentato al pretore od al Tribunale competente un certificato della Prefettura attestante che non è stato ad essa notificato alcun atto di opposizione.

I decreti del pretore e del Tribunale, emessi a norma del presente articolo, non sono soggetti alle speciali tasse di bollo per i provvedimenti di giurisdizione volontaria.