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LEGGE 3 aprile 1926, n. 563

Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro. (026U0563)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-4-1926 al: 21-12-2008
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Art. 1



Possono essere legalmente riconosciute le associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori, intellettuali e manuali, quando dimostrino l'esistenza delle seguenti condizioni:

1° se si tratta di associazioni di datori di lavoro, che i datori di lavoro iscrittivi, per volontaria adesione, impieghino almeno il decimo dei lavoratori dipendenti da imprese della specie, per cui l'associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera; e, se si tratta di associazioni di lavoratori, che i lavoratori iscrittivi, per volontaria adesione, rappresentino almeno il decimo dei lavoratori della categoria, per cui l'associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione dove l'associazione opera;

2° che, oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci, le associazioni si propongano di perseguire e perseguano effettivamente scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale dei medesimi;

3° che i dirigenti dell'associazione diano garanzia di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale.