LEGGE 3 aprile 1926, n. 563

Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro. (026U0563)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 29-4-1926
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato: 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Possono essere legalmente riconosciute le associazioni sindacali di
datori di lavoro e di lavoratori,  intellettuali  e  manuali,  quando
dimostrino l'esistenza delle seguenti condizioni: 
 
  1° se si tratta di associazioni di datori di lavoro, che  i  datori
di lavoro iscrittivi, per volontaria adesione, impieghino  almeno  il
decimo dei lavoratori dipendenti da imprese  della  specie,  per  cui
l'associazione e' costituita, esistenti  nella  circoscrizione,  dove
l'associazione opera; e, se si tratta di associazioni di  lavoratori,
che i lavoratori iscrittivi, per volontaria  adesione,  rappresentino
almeno  il  decimo  dei   lavoratori   della   categoria,   per   cui
l'associazione e' costituita,  esistenti  nella  circoscrizione  dove
l'associazione opera; 
 
  2° che, oltre gli scopi  di  tutela  degli  interessi  economici  e
morali dei loro soci, le associazioni si propongano di  perseguire  e
perseguano effettivamente scopi di assistenza,  di  istruzione  e  di
educazione morale e nazionale dei medesimi; 
 
  3° che i dirigenti dell'associazione diano garanzia  di  capacita',
di moralita' e di sicura fede nazionale.