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REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1925, n. 1735

Disposizioni concernenti le cooperative di consumo. (025U1735)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/1925
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-10-1925 al: 2-5-1926
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

I soci di una cooperativa di consumo i quali abbiano contratto con l'azienda cooperativa un rapporto di impiego e di lavoro di carattere continuativo per il quale percepiscano una retribuzione in denaro o in natura a carico del bilancio sociale, non hanno diritto di partecipare, per tutta la durata di tale rapporto di impiego o di lavoro, alle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio e per la elezione degli amministratori e dei sindaci della cooperativa stessa. Le votazioni alle quali abbiano partecipato sono nulle.

Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Belluzzo - Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 ottobre 1925.

Atti del Governo, registro 241, foglio 63. - Granata.