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REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1604

Disposizioni per l'istruzione superiore. (025U1604)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  25-9-1925 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti i Nostri decreti 18 gennaio 1923, n. 405; 13 marzo 1923, n. 736; 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni; 11 novembre 1923, n. 2395; 81 dicembre 1923, n. 3105; 31 dicembre 1923, n. 2909; 31 dicembre 1923, numero 3160; 10 novembre 1924, n. 2359; 31 marzo 1925, numero 363;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Salvo il disposto del 2° comma dell'art. 17 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ove una Facoltà, una Scuola o un Istituto superiore di magistero deliberino di provvedere con nuova nomina a una cattedra vacante, propongono al Ministro l'apertura del concorso.

Il concorso è aperto a tutti con bando che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero almeno due mesi prima della scadenza. Il concorso è per titoli: tuttavia la Commissione giudicatrice può richiedere una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una prova pratica, ai concorrenti.