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REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1261

Passaggio delle attribuzioni, concernenti le Borse valori, dal Ministero dell'economia nazionale a quello delle finanze. (025U1261)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-8-1925 al: 30-6-1998
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Art. 1




Tutte le attribuzioni concernenti le Borse valori demandate al Ministero dell'economia nazionale ed a quello delle finanze dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e dai successivi Regi decreti-legge modificativi di essa nonché dai relativi regolamenti di esecuzione, sono trasferite, con effetto dal 1° agosto 1925, all'esclusiva competenza del Ministero delle finanze.

Rimane invece nell'esclusiva competenza del Ministero dell'economia nazionale tutto quanto si attiene alle Borse merci.

Le deliberazioni delle Camere di commercio ed industria in materia di Borse valori, pur essendo soggette all'approvazione del Ministero delle finanze, dovranno essere comunicate in copia anche al Ministero dell'economia nazionale, agli affetti della vigilanza a quel Ministero demandata, sulle Camere predette; le Camere di commercio dovranno altresì continuare a rimettere al Ministero dell'economia nazionale i listini giornalieri delle quotazioni di Borsa.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere alla emanazione delle norme per l'esecuzione del presente decreto e per tutto quanto concerne l'applicazione del nuovo ordinamento sulle Borse.