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LEGGE 10 luglio 1925, n. 1238

Autorizzazione alla revisione ed alla modificazione dei Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2360, e 6 dicembre 1923, n. 2769, relativi alle circoscrizioni comunali nella provincia di Imperia. (025U1238)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  13-8-1925

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo di Sua Maestà il Re è autorizzato a rivedere ed a modificare i Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2360, e 6 dicembre 1923, n. 2769, relativi alle circoscrizioni comunali nella provincia di Imperia, ed a emanare ogni provvedimento occorrente per l'attuazione della riforma delle circoscrizioni predette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Federzoni.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.