REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 2381

Trattamento economico del personale direttivo ed insegnante delle scuole primarie della Cirenaica e della Tripolitania. (024U2381)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 10-7-1925
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83; 
 
  Vista la legge 8 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto  20  novembre
1912, n. 1205; 
 
  Visto il R. decreto 2  ottobre  1924,  n.  2380,  che  modifica  le
tabelle A e B annesse al R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68; 
 
  Considerato che il personale direttivo ed insegnante  delle  scuole
primarie della Cirenaica e della Tripolitania non potra'  fruire  del
trattamento stabilito dal R. decreto-legge 31 gennaio 1924,  n.  472,
se non dalla decorrenza della sua assunzione nei ruoli metropolitani; 
 
  Considerato che i  maestri  del  Regno  fruiscono  del  trattamento
economico stabilito dal R. decreto-legge 31 dicembre 1923,  n.  2996,
con decorrenza  dal  1°  gennaio  1924;  e  che  ragioni  di  equita'
consigliano di concedere da tale decorrenza analoghi miglioramenti al
personale direttivo ed insegnante delle Colonie; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
colonie, di concerto con quelli per le finanze e per l'istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1° gennaio 1924, e fino a quando non vada in vigore
il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472, abolita  ogni  contraria
disposizione,  il  trattamento  economico  del  personale  di   ruolo
direttivo  ed  insegnante  delle  scuole  della  Cirenaica  e   della
Tripolitania  e'  stabilito  secondo  le  norme   che   regolano   il
trattamento del personale civile in Colonia, sulle seguenti basi: 
 
    a) per i direttori centrali, lo stipendio di  cui  fruiscono  gli
ispettori scolastici governativi di pari anzianita'; 
 
    b) per gli insegnanti del ruolo delle scuole italiane all'estero,
lo stipendio corrispondente al posto che occupano nel loro ruolo; 
 
    c) per gli insegnanti del ruolo  coloniale,  con  anzianita'  nel
ruolo  inferiore  a  tre  anni,  lo  stipendio   indicato   per   gli
straordinari dalla tabella A annessa al R. decreto-legge 31  dicembre
1923, n. 2996; per quelli con anzianita' nel ruolo  superiore  ad  un
triennio,  lo  stipendio  minimo  indicato  per  gli  ordinari  dalla
predetta tabella.