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REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 2380

Modificazioni al trattamento economico stabilito dal R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, per gl'insegnanti elementari del ruolo coloniale. (024U2380)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-7-1925 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 8 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, che istituisce il ruolo degli insegnanti elementari per le scuole della Tripolitania e della Cirenaica;

Considerato che, dimostratosi insufficiente il trattamento economico stabilito per il personale direttivo ed insegnante dalle tabelle A e B annesse al predetto decreto, si ravvisò la opportunità di concedere al personale medesimo e venne effettivamente concesso, dal 1° luglio 1921, un aumento di stipendio, in via provvisoria e salvo conguaglio in occasione del formale provvedimento definitivo;

Considerato che il provvedimento definitivo adottato col R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472, avendo trasformato completamente il sistema di reclutamento del personale e abolito il ruolo coloniale dei maestri, non può avere effetto retroattivo; onde si rende impossibile il previsto conguaglio e necessario un provvedimento formale che dia piena legittimazione al provvedimento con cui dal 1° luglio 1921 venne concesso l'aumento provvisorio;

Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per le finanze e per la istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1921 alle tabelle A e B annesse al R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, sono sostituite le tabelle A e B annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - P. Lanza Di Scalea -

Dè Stefani - Casati.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1925.

Atti del Governo, registro 237, foglio 156. - Granata.