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REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 767

Estensione alle nuove Provincie di talune disposizioni vigenti sulla pesca in quanto concernono le acque dolci. (025U0767)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-6-1925 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le leggi 4 marzo 1877, n. 3706, e 24 marzo 1921, n. 312, nonché i Regi decreti-legge 21 ottobre 1923, nn. 2472 e 2726, questo limitatamente all'art. 2, e 23 maggio 1924, n. 921, sulla pesca, in quanto concernono le acque dolci, sono pubblicati ed avranno esecuzione nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322; 19 dicembre 1920, n. 1778, e col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, con la osservanza delle norme di cui ai seguenti articoli.