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REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2285

Modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova. (024U2285)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1925
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1927, n. 2637 (in G.U. 23/01/1928, n. 18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-1-1925 al: 22-9-1925
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Art. 1



Alla legge 12 febbraio 1903, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. - Al numero 3 dell'art. 1 vengono soppresse le parole «sulle calate e per le linee di accesso destinato al servizio del porto», e sostituite dalle seguenti: «esclusa però la manutenzione, sulle aree di giurisdizione consortile che saranno determinate dal regolamento».

II. - Il numero 5 dell'art. 1 è abrogato e così sostituito:

«A coordinare, d'intesa colle pubbliche Amministrazioni interessate tutti gli altri servizi ed operazioni svolgentisi nel porto; a regolare e disciplinare in tutto l'ambito del porto, con autorità e poteri di regolamentazione, e di determinazione delle tariffe, sia verso i datori di lavoro, sia verso gli eventuali intermediari ed i lavoratori, le operazioni e il lavoro del porto, nonché a risolvere in via amministrativa, a mezzo dei propri organi, tutti i reclami in ordine al lavoro e alle operazioni suddette sempre esclusi i reclami di competenza di altre autorità».

III. - All'ultimo comma dell'art. 1, viene aggiunto il seguente periodo:

«Ne è altresì escluso tutto quanto concerne l'esercizio ferroviario».

IV. - L'ultimo capoverso dell'art. 2 è abrogato, e nel testo della legge alle parole «Ente dirigente il servizio ferroviario del porto di Genova», s'intenderanno sempre sostituite le parole «Amministrazione delle ferrovie dello Stato».

V. - L'art. 3 viene abrogato e sostituito dal seguente:

«I consorziati sono rappresentati:

1° Lo Stato:

Da sei membri e cioè:

dal presidente del Consorzio, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, scelto fuori dei membri del Consorzio;

dal direttore marittimo di Genova;

dal competente ispettore superiore del Genio civile;

da un funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato nominato dal Ministro per le comunicazioni;

dal direttore superiore della dogana di Genova;

dal capo del compartimento ferroviario di Genova.

2° Le Provincie:

da un consigliere provinciale eletto dal Consiglio provinciale per la provincia di Genova;

da un rappresentante eletto dal Consiglio provinciale per ciascuna delle altre Provincie che concorrono nelle spese pel porto di Genova per una quota non inferiore ai 60 millesimi del contributo annuo complessivo imposto alle Provincie dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095;

3° I Comuni:

dal sindaco di Genova;

da un ingegnere scelto dal Consiglio comunale di Genova;

da un consigliere comunale eletto dal Consiglio comunale per ciascuno dei Comuni che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore a 30 millesimi del contributo annuo complessivo imposto ai Comuni dalla predetta legge.

4° La Camera di commercio ed arti di Genova:

dal presidente della Camera;

da un capitano marittimo e da un armatore nominati in assemblea di elettori commerciali della categoria dei capitani marittimi ed armatori, convocata dalla Camera di commercio ed arti di Genova ai termini delle vigenti leggi».

VI. - Il comma c) dell'art. 4, è così sostituito:

«due delegati degli operai addetti ai lavori e ai servizi del porto, scelti mediante elezione fatta nel loro seno giusta le norme che saranno stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge».

VII. - L'art. 5 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Nei casi di impedimento, il presidente sarà sostituito dal direttore marittimo che ne assumerà come vice-presidente tutte le funzioni».

VIII. - L'art. 6, è abrogato e sostituto dal seguente:

«Il mandato del presidente e di tutti i membri a scelta ed elettivi dura quattro anni e potrà essere loro riconfermato.

I membri nominati in sostituzione di altri cessati di carica avanti la scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

Il presidente deve risiedere a Genova e non può esercitare altri uffici.

Al presidente è assegnata un'indennità annuale il cui ammontare è fissato dal Governo all'atto della nomina.

Il sindaco di Genova ed il presidente della Camera di commercio di Genova hanno la facoltà di delegare rispettivamente in loro sostituzione, un consigliere comunale ed uno dei componenti la Camera predetta.

È data facoltà al Governo, su proposta del Consorzio, di nominare con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, un direttore generale a capo dei servizi esecutivi del porto di Genova, sempre quando il Governo lo riconosca necessario per l'andamento dei servizi stessi».

IX. - Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente art. 6-bis:

«Il presidente è capo dell'amministrazione autonoma del Consorzio e delegato del Governo.

Nella prima qualità provvede, con propri decreti, all'esecuzione delle deliberazioni prese, sotto la sua presidenza, dall'assemblea generale e dal Comitato e dispone di propria autorità su tutti gli oggetti che sono propri dell'amministrazione consortile e che non sono dalla legge attribuiti alla assemblea generale od al Comitato.

Come delegato del Governo il presidente, in materia di polizia amministrativa e di disciplina, può emettere ordinanze e richiedere assistenza della forza pubblica per la loro esecuzione e nell'interesse generale, può disporre l'espulsione di persone dal porto e la rimozione e la vendita, nelle forme legali, di merci o cose giacenti sulle calate o nei magazzini del porto che non siano in consegna alla dogana od alle ferrovie, devolvendo il ricavato ad istituti di previdenza pei lavoratori del porto, qualora non venga reclamato dagli aventi diritto entro i termini previsti dall'art. 136 del Codice per la marina mercantile. Nell'ambito del porto può inoltre sospendere operazioni commerciali e qualsiasi manifestazione della attività individuale o collettiva, disporre, mediante compenso, la requisizione di cose ed in generale ordinare quanto necessario per assicurare la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi portuali. Per straordinarie circostanze di pubblico interesse può altresì richiedere l'opera di imprenditori e lavoratori del porto i quali, in caso di rifiuto, incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 408 del Codice per la marina mercantile.

Il presidente infine decide le controversie che avessero ad insorgere in ordine al lavoro, alle operazioni ed ai servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'art. 1, nei limiti di competenza per valore del pretore e colle modalità stabilite dall'art. 15, comuni 1° e 2°, del Codice per la marina mercantile. Le decisioni non sono suscettibili di appello o di opposizione.

Per le controversie eccedenti la competenza per valore del pretore è applicabile il disposto dell'art. 16 del predetto Codice.

Le infrazioni alle ordinanze che il presidente emetta in materia di polizia amministrativa e sicurezza del porto sono punite a termini del Codice per la marina mercantile.

L'accertamento di tali infrazioni potrà essere fatto, oltre che dagli agenti della forza pubblica, anche dai funzionari ed agenti del Consorzio e dagli agenti ferroviari rispettivamente nei limiti dei servizi cui sono addetti».

X. - L'art. 7 è abrogato e sostituito dal seguente:

«In seno al Consorzio è costituito un Comitato composto dei seguenti membri:

il presidente del Consorzio;

il direttore marittimo;

il direttore superiore della dogana di Genova;
il capo del compartimento ferroviario;

il sindaco di Genova o il suo delegato;

il presidente della Camera di commercio di Genova o il suo delegato;

uno dei due operai eletti nell'assemblea generale, secondo la designazione che questa ne farà ogni anno, con facoltà di conferma;

un membro scelto dall'assemblea generale del Consorzio, mediante elezione annua, e con facoltà di conferma.

Quando il Comitato debba discutere sui progetti di cui alla seguente lettera h), interverrà alle sedute, con voto consultivo, l'ingegnere del Genio civile capo dell'ufficio tecnico consortile.

Appartiene al Comitato di deliberare:

a) sui regolamenti e tariffe relativi a tutti i servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'art. 1;

b) sulle sopratasse d'ancoraggio e tasse speciali portuali sulle merci e sui passeggeri indicate all'art. 16;

c) su tutte le nuove concessioni di durata superiore i cinque anni e che presentino una speciale importanza e sulla rinnovazione per eguale periodo di tempo di quelle esistenti, osservando in massima le disposizioni del Codice e del regolamento per la marina mercantile in quanto applicabili ed esercitando i poteri attribuiti al Consorzio dal successivo articolo 15;

d) sull'assunzione diretta dei servizi portuali e relative concessioni sia ad imprenditori che a cooperative di lavoratori;

e) sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

f) sulle liti, compromessi, procedimenti arbitrali e transazioni, sulle controversie con altre Amministrazioni e sui relativi ricorsi alle autorità competenti;

g) sulle nomine e revoche proposte dal presidente degli impiegati di concetto e di ordine direttamente assunti, e sulla misura delle cauzioni eventualmente dovute;

h) sui progetti di massima per opere nuove e di miglioramento da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalità ed ordine per la loro esecuzione;

i) sul prelevamento di somme dal fondo di riserva dell'esercizio, sottoponendo poi la deliberazione al visto dei revisori dei conti.

Appartiene altresì al Comitato di rendere esecutivi i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie e ai Comuni, le note dei canoni dipendenti dalle concessioni e da affitti da esso assentiti e di qualunque provento di spettanza del Consorzio.

Restano invece di competenza dell'assemblea generale le attribuzioni relative:

a) all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal Comitato, al trasporto di somme da un capitolo all'altro, alla costituzione, impiego e movimenti del fondo di riserva patrimoniale;

b) ai progetti di prestiti ed altre operazioni finanziarie, a termine del successivo art. 19;

c) alle spese che vincolano il bilancio per oltre cinque anni, fatta eccezione per le spese ordinarie di carattere continuativo;

d) alla risoluzione dei conflitti tra revisori e Comitato;

e) al ruolo organico del personale direttamente assunto e alla nomina e revoca del segretario generale o del ragioniere capo;

f) all'organizzazione interna dell'Amministrazione consortile.

XI. - Al numero 6 dell'art. 9 vengono aggiunte le parole «e di diritti sui certificati, attestazioni e altri documenti rilasciati dal Consorzio, e che non siano gratuiti per legge».

XII. - L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 12 è soppresso.
Nel capoverso dello stesso articolo, alle parole «gli impianti ferroviari sulle calate e gli allacciamenti del porto con le stazioni», sono sostituite le seguenti:
«impianti ferroviari di cui al n. 3 dell'art. 1».

XIII. - Nel primo comma dell'art. 14, dopo le parole «e di spese di manutenzione», aggiungere «delle opere portuali», ed alla fine del secondo comma aggiungere: «esclusa per quest'ultima la manutenzione».
L'ultimo capoverso dello stesso articolo è soppresso e sostituito dal seguente: «La determinazione degli impianti ferroviari compresi nelle aree di giurisdizione consortile che debbono essere mantenuti a suo carico dall'Amministrazione ferrovaria, formerà oggetto di apposite disposizioni di regolamento».

XIV. - L'articolo 15 viene così modificato nel suo primo comma:
«Il Consorzio conserva in uso gratuito tutte le opere, aree, edifici, attrezzi, mobili, galleggianti, macchinari ed impianti che esistono nel porto e che gli furono ceduti dallo Stato in base alla legge 12 febbraio 1903, n. 50, sempre fatta eccezione di quanto occorre per i servizi di spettanza dello Stato, a termini dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge stessa, completato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto riguarda l'esercizio ferroviario verranno stabilite speciali norme dal regolamento.

I fabbricati, le aree e gli impianti costituenti lo stabilimento degli ex Magazzini generali al Molo Vecchio, coi relativi arredamenti mobili ed immobili, attualmente concessi Ferrovie dello Stato, sono ceduti in uso al Consorzio.

Il Consorzio subentra all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel pagamento al Tesoro delle annualità, di interesse e di ammortamento delle somme spese dall'Amministrazione medesima per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio e subentra in tutti i contratti stipulati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'uso e l'esercizio di detti impianti, tenendola sollevata da ogni eventuale azione e molestia in ordine ai contratti stessi.

I magazzini Di Negro coi relativi impianti restano definitivamente assegnati alle Ferrovie dello Stato.

Le norme relative al passaggio dei Magazzini generali e dei magazzini Di Negro saranno stabilite dal regolamento».

All'ultimo capoverso dello stesso articolo, dopo le parole: «per concessione ed affitto di tali beni», viene aggiunto: «e per concessioni di lavoro e di industrie in porto», ed il capoverso stesso viene in fondo completato colle parole: «nonché istituire od esercire direttamente o a mezzo di concessione, senza obblighi o vincolo alcuno di prelazione, magazzini generali, stazioni di deposito ed ogni altro servizio relativo al porto».

XV. - L'art. 16 è abrogato e sostituito dal seguente:
«È data facoltà al Consorzio di imporre e riscuotere sovratasse di ancoraggio e speciali tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate, e su quelle in arrivo o in partenza, sui carri ferroviari nell'ambito del porto e per ogni passeggero imbarcato o sbarcato»

XVI. - Il primo comma dell'art. 17 è abrogato e sostituito dal seguente:
«L'imposizione delle tasse e sovratasse di cui all'articolo precedente è subordinata all'approvazione del Ministero delle comunicazioni, di concerto con quelli dei lavori pubblici, delle finanze e dell'economia nazionale».

XVII. - All'art. 18 viene aggiunto il seguente capoverso:
«Le tasse sulle merci in arrivo o in partenza coi carri ferroviari sono accertate e riscosse dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato e versate al Consorzio».

XVIII. - In fondo al primo comma dell'art. 19, anziché «Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici», dicasi: «Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e dei lavori pubblici».
Gli articoli 20 e 21 sono soppressi.

XIX. - Nel primo comma dell'art. 22, sono soppresse le parole: «in base al progetto regolatore cui è parola nell'articolo precedente».
I comma b), c), d) dell'art. 22 sono abrogati e sostituiti dai seguenti due comma:

«b) ai servizi marittimi con personale del corpo delle Capitanerie di porto, da collocarsi fuori ruolo od anche con ufficiali di porto assunti direttamente tra gli appartenenti alla riserva navale, osservate, per quanto riguarda lo stato giuridico di questi ultimi, le norme stabilite pel personale di cui al seguente comma;

c) agli altri servizi amministrativi, di ragioneria e di cassa con personale direttamente assunto».

XX. - Al comma a) dell'art. 23, dopo le parole: «per i lavori in conto dello Stato», aggiungere: «e per i lavori ferroviari quelle vigenti per le Ferrovie dello Stato».
La somma di L. 12,000 contemplata al secondo capoverso di detto comma a), è sostituita da quella di L. 50,000 e le parole «Regio ispettorato generale delle strade ferrate», dalle parale: «funzionari delle Ferrovie dello Stato, delegati dai competenti Ministeri».

XXI. - L'art. 24 è abrogato e sostituito dal seguente:
«Tutti i progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori necessari nel porto saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici il quale deciderà entro tre mesi dalla loro presentazione sentito il Ministero delle comunicazioni ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
È fatta eccezione pei progetti esecutivi che non superino l'importo di L. 500,000».

XXII. - Il secondo ed il terzo capoverso dell'art. 26 sono rispettivamente cosi modificati:
«Sono revisori tecnici: l'ispettore superiore del Genio civile ed il funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato di cui all'art.
3.
Dei due revisori dei conti uno è scelto dall'assemblea del Consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del Comitato esecutivo e l'altro è l'intendente di finanza di Genova».

XXIII. - L'ultimo comma dell'art. 27 rimane così modificato:

«Contro il decreto di annullamento il Consorzio può, nel termine di 15 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, ricorrere al competente Ministero il quale, udito il Consiglio di Stato, promuove il relativo provvedimento da emanarsi con decreto Reale».

XXIV. - All'art. 28 anziché: «Ministero dei lavori pubblici» dicasi «Ministero delle comunicazioni».

XXV. - All'art. 29 sono soppresse le parole: «Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e su conforme».

XXVI. - All'art. 32 è aggiunto il seguente capoverso:
«Il porto di Genova, negli appositi limiti fissati dal regolamento come territorio di competenza del Consorzio, è fuori di ogni ingerenza, anche agli effetti finanziari, dei relativi Comuni».

XVII.- L'art. 33 rimane così modificato:
«Le speciali norme per la esecuzione della legge, modificata come al presente decreto, saranno raccolte, entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto stesso, in apposito regolamento approvato con Regio decreto su proposta del Ministero delle comunicazioni previo parere del Consiglio di Stato e sentiti i Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'economia nazionale. Fino all'emanazione del nuovo regolamento avranno vigore le norme del vigente, in quanto non siano contrarie alla presente legge».

XXVIII. - Rimane abrogato il capo IV intitolato «Possibilità di costituire consorzi per altri porti del Regno» ed in luogo dei corrispondenti articoli 34 e 35 viene aggiunto il seguente:
«Art. 34. - Per le mancanze disciplinari e le trasgressioni alle norme che regolano il lavoro portuale ed alle disposizioni impartite a mezzo dei propri uffici ed agenti, il Consorzio potrà, nei suoi ordinamenti, comminare le seguenti punizioni:

Pei singoli lavoratori:

a) pene pecuniarie sino a L. 300;

b) sospensione dal lavoro fino a 60 giorni;

c) retrocessione da permanenti ad avventizi;

d) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e pei datori di lavoro:

a) pene pecuniarie sino a L. 2000;

b) sospensione dall'esercizio del lavoro fino a 30 giorni;

c) revoca dell'autorizzazione ad esercitare lavori in porto.

Le punizioni pecuniarie e la sospensione dal lavoro e dall'esercizio saranno inflitte dal capo dell'ufficio consortile che presiede alla disciplina del lavoro. Contro i relativi provvedimenti gli interessati potranno ricorrere al presidente del Consorzio che deciderà definitivamente.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà a beneficio del fondo di previdenza per gli operai portuali».