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REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2172

Ordinamento dell'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria. (024U2172)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-12-1924 al: 27-11-1927
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze e col Guardasigilli, ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'istruzione superiore agraria e quella superiore di medicina veterinaria sono impartite, ai fini e agli effetti del presente decreto, nei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, indicati nel R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492, e nei Regi decreti 23 ottobre 1924, n. 1850 e 6 novembre 1924, n 1851.

I Regi istituti superiori agrari hanno per fine di promuovere il progresso delle scienze agrarie e di impartire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni agrarie e forestali.

I Regi istituti superiori di medicina veterinaria hanno per fine di promuovere il progresso della zooiatria e di impartire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio della professione di medico veterinario.

Gli uni e gli altri Istituti superiori sono di grado universitario.

Ogni Istituto avrà il proprio statuto da approvarsi con decreto Reale, udita la sezione 1ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.