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REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 993

Provvedimenti a favore degli Istituti e Società di credito edilizio. (024U0993)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 febbraio 1926, n. 255 (in G.U. 23/02/1926, n. 44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-7-1924 al: 15-3-1936
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, che autorizza la costituzione di un Istituto nazionale di credito edilizio;
Veduto il Regio decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1928, che proroga il termine per la costituzione dell'Istituto predetto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Possono essere autorizzati ad esercitare il credito edilizio con le norme del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, gli Istituti e le Società che si costituiscano non oltre il 30 giugno 1925 con un capitale sottoscritto non inferiore ai 25 milioni di lire di cui almeno decimi già versati.

Alla formazione del capitale degli Istituti e Società predetti ed all'acquisto delle cartelle da essi emesse sono autorizzati a partecipare tutti gli Istituti elencati nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318.

Gli Istituti e Società autorizzati all'esercizio del credito edilizio sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale secondo le norme che saranno stabilite nei singoli decreti di autorizzazione.

Agli Istituti e Società predetti si applicano, in quanto siano applicabili ed in quanto non sia ad esse derogato dal presente decreto, le disposizioni del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, nonché le norme tributarie stabilite per gli Istituti di credito fondiario, con la riduzione al quarto.